sardo nel medio evo
ricordavo la
Carta de logu
che i Pisani chiamarono poi
Breve regni
Callari.
Il Solmi che a lungo e bene se ne occupò,
pensa che fosse un «testo legislativo della
età pisana», emanato in Sardegna per virtù della sapienza civile del comune italiano sulla fine
del secolo XIII o nei primi anni del XIV: io propenderei invece a credere che fosse d'iniziativa
locale e contenesse essenzialmente il diritto già praticato nella regione per legge o per
consuetudine»
32
. Con la presenza pisana e genovese si conobbe, già dal XII secolo, il diritto
romano: circolavano sicuramente notai pubblici di nomina imperiale, monaci e commercianti
continentali, che stabilivano norme e accordi per l'uso di fondachi nei porti, per la registrazione
di atti di compravendita etc.
Le fonti del diritto in Sardegna erano le consuetudini, gli statuti, la
carta de logu,
il diritto romano-comune con valore sussidiario
33
. Si tratta di stabilire quale incidenza ebbe il
diritto consuetudinario nell'ambito del diritto statutario sardo. Gli studiosi delle tradizioni
giuridiche ed economiche della Sardegna si sono chiesti in quali termini il diritto pisano e
genovese abbiano influenzato il diritto isolano, e in particolare gli
Statuti sassaresi
, quanto in
essi fosse dovuto solo ad un'influenza esterna, e quanto fosse il frutto di una elaborazione
locale
34
. Generalmente negli statuti confluivano due tradizioni storiche e giuridiche: il
perfezionato diritto comunale pisano e genovese, e il patrimonio consuetudinario sardo.
Di
norma le consuetudini venivano accolte negli statuti e si fondevano con essi. Bisogna
distinguere però i casi: per esempio Cagliari, abitata solo da pisani, ebbe un
Breve
rivolto e
destinato ai soli pisani, mentre nel territorio circostante vigeva un
Breve Regni Kallari
, in cui
confluirono norme del diritto dell'uso e della consuetudine sardi
35
. A proposito di quest' ultimo,
alcuni studiosi ritengono che la
Carta de Logu
cagliaritana coincida con il
Breve del Vicario di
32
E. Besta,
La Sardegna
cit.
, volume II, p. 155.
33
A. Era,
Lezioni di storia
delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde
, Roma 1934,
pp. 175-176.
34
A. Era,
Lezioni di storia, cit.,
p. 186, dove leggiamo:«Gli Statuti di Sassari devono essere ritenuti
creazione spontanea o dovuti ad influenza esterna? La Carta de Logu di Cagliari e quella di Gallura
devono considerarsi leggi date dal Comune pisano o rappresentano una creazione locale riconosciuta
da Pisa?».
35
L. D'Arienzo,
Influenze pisane e genovesi nella legislazione statutaria dei Comuni medievali della
Sardegna
in
Genova Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento,
“Atti
del convegno per il VII
centenario della battaglia della Meloria”, Genova 1984.
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