prezioso. Analoghe conclusioni si deducono dalle tracce di antichi forni e dai residui delle fusioni che si trovarono pres- so quelle vetuste scavazioni. Valentiniano, nell’anno di Cristo 369, decretava che ogni nave approdante in Sardegna pagasse cinque soldi per cia- scun minatore che conduceva. 1 Poscia, nel 378, Valente, Graziano e Valentiniano vietarono l’accesso della Sardegna ai metallari, inculcando ai prefetti delle Gallie e d’Italia la più grande severità contro chi infrangesse questo decreto. 2 Le quali disposizioni dimostrano almeno come allora fosse così importante la lavorazione delle miniere sarde da invita- re i reggitori dell’impero a tassare od a proibire l’affluenza dei minatori del continente, nella tema forse che ne scapitas- sero le miniere soprattutto di Spagna appartenenti allo Stato od al principe. Dopo le due leggi imperiali del secolo IV non si cono- scono più documenti relativi alle miniere per lungo tratto di tempo. Dal 455 al 534 i vandali dominarono nell’isola, dal 551 al 553 i goti. A questi succedettero gli inetti presidi man- dati dagli imperatori di Bisanzio, finché, scacciato il greco dominio, succedette il governo nazionale dei giudici. Ma an- che questo venne presto turbato dalle incursioni dei saraceni. Legislazione romana. Delle disposizioni adottate dai ro- mani relativamente alle miniere della Sardegna poco più si sa di quanto abbiamo detto per dimostrare l’importanza di SULLE CONDIZIONI DELL’INDUSTRIA MINERARIA NELL’ISOLA DI SARDEGNA 44 1. Si qua navis metallarium ad Sardiniam transtulerit, gubernator ipsius vel magister quinos pro singulis hominibus solidos cogatur inferre. Codice Teodosiano, lib. X, tit. XIX. 2. Datis ad inlustres viros praefectos Galliarum et Italiae litteris primum metallarios praecipimus admoneri, ne eis novelli statuti, quod fuerat elici- tum privilegio transeundi ad Sardiniam spes improba blandiatur. Deinde provinciarum quae mari alluuntur judices, scientes fieri ut universorum navigatio huiusmodi hominum generi clauderetur, ita ut si aurileguli transfretare temptassent, severitate custodibus, si negligentia navigandi hisdem copiam praebuissent: ita ut haec non sine periculo suo rectores provinciarum negligenda meminerint. Codice Teodosiano, Const. 9.